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S.I.G.G.M.I. - Società Italiana di Geografia e Geologia Militare  

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Statuto

 

ASSOCIAZIONE

“SOCIETA’ ITALIANA DI GEOGRAFIA E GEOLOGIA MILITARE”

 

 

 

1. Costituzione

1. E’ costituita l’Associazione denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI GEOGRAFIA E GEOLOGIA MILITARE”.

 

2. SEDETTO IL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

 

3.    Oggetto e scopo

1. L’Associazione ha lo scopo di promuovere studi e ricerche interdisciplinari di Geografia e di Geologia Militare.

2. La Geografia e la Geologia Militare studiano, da un punto di vista storico, il ruolo e le influenze dei fattori geografici, della morfologia e del substrato geologico sia sulle scelte operate dai comandanti militari e sia sugli esiti delle azioni di guerra. Gli studi di Geografia e Geologia Militare si fondano sulle relazioni che intercorrono tra geografia, geologia e arte militare. Si considerano sia i condizionamenti geologico-geomorfologici alle operazioni militari e sia le conseguenze ambientali degli eventi bellici.

3. La Geologia Militare, in particolare, si occupa anche di questioni più strettamente rivolte alla gestione delle risorse naturali e alla realizzazione di opere militari (approvvigionamenti idrici, reperimento di inerti, fondazioni, fortificazioni, percorribilità dei terreni e manutenzione delle rotabili,  ecc.) oppure della ricerca e della gestione delle risorse geostrategiche..  

4. Per la realizzazione del proprio obiettivo l’Associazione si propone, tra l’altro, di svolgere le seguenti attività:

 attività di ricerca (formazione ed evoluzione del territorio, incidenza della geomorfologia sulle scelte tattiche operative e sullo sviluppo degli insediamenti militari, evoluzione degli ambienti in seguito alla presenza militare, ecc.);

 telerilevamento e trattamento di immagini;

 prospezioni geofisiche;

 indagini geografico-fisiche, geologiche e geotematiche in Italia e all’estero;

 attività di schedatura informatica del patrimonio oggetto di documentazione;

 attività di promozione culturale attraverso l’organizzazione di convegni e seminari di studio, manifestazioni, pubblicazioni, ecc.;

 creazione e gestione di un centro di documentazione scientifica (bibliografica, fotografica, cartografica) di riferimento per tutti gli interessati;

  pubblicazione di studi sul territorio, raccolta di cartografie tematiche, di manuali applicati alla ricerca scientifica, di atti di convegni, ecc.;

 predisposizione e diffusione di materiali multimediali, audiovisivi ecc.;

 attività di divulgazione e di didattica, indirizzata a utenti di diversi livelli, dagli alunni delle scuole agli studenti universitari, ai giovani laureati, fino a studiosi italiani e stranieri;

 attivazione e gestione di didattica ad alto livello di specializzazione;

 attività di valorizzazione turistica, attraverso la creazione e la gestione di percorsi storico-naturalistici, di parchi tematici, di allestimenti museali, di esposizioni permanenti e temporanee ecc.;

 attività di consulenza in materia di Geografia e Geologia militare per Enti pubblici e privati;

 attività di collaborazione con gli enti di ricerca e con la comunità scientifica nazionale e internazionale, con altre associazioni, con istituzioni civili e militari e con organizzazioni di qualunque natura attraverso protocolli d’intesa, coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro, scambi di studio con ricercatori nazionali e stranieri ecc.

5. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle previste nello Statuto, ad eccezione di quelle direttamente connesse ed accessorie.

 

6. Patrimonio ed entrate

 

1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da apporti e conferimenti in denaro, ivi comprese le quote associative, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, da beni mobili o immobili provenienti, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi o entrate comunque pervenuti da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, nonché da ogni altro incremento derivante dall’attività economica, finanziaria e patrimoniale svolta direttamente o indirettamente dall’Associazione, in quanto espressamente destinati a incrementare il patrimonio.

2. Tale patrimonio è inizialmente costituito dai versamenti dei fondatori in misura pari complessivamente a 300 euro.

3. L’Associazione può acquistare beni, accettare donazioni, eredità, legati e contribuzioni di qualsiasi tipo.

4. L’Associazione trae i mezzi per il conseguimento dei suoi scopi, in particolare per la gestione e l’amministrazione:

 dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;

 da convenzioni, contratti, affidamenti d’incarico, protocolli d’intesa con enti pubblici e privati;

 da elargizioni, donazioni, lasciti testamentari destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;

 da contributi versati periodicamente ovvero liberamente dai componenti dell’Assemblea dell’Associazione;

 dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;

 dai redditi derivanti dal suo Patrimonio.

5. I versamenti a qualsiasi titolo effettuati devono intendersi a fondo perduto e non sono pertanto ripetibili né rivalutabili in nessun caso.

6. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di esborsi o di finanziamenti, oltre la quota associativa per l’ammissione e l’iscrizione annuale.

7. Il versamento della quota di adesione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

 

5. Soci Fondatori, Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Onorari.

1. Sono Aderenti dell’Associazione:

 i Soci Fondatori;

 i Soci Ordinari;

 i Soci Benemeriti;

 i Soci Onorari.

2. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un   periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

3. L’adesione all’Associazione comporta per l’associato maggiore di età il diritto di voto nell’assemblea per le decisioni ad essa delegate dal Consiglio Direttivo.

4. Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione.

5. Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

6. Sono Soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio d’Amministrazione.

7. Sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche che a giudizio del Consiglio Direttivo abbiamo svolto attività di particolare rilevanza a favore dell’associazione o a favore di studi storici o geologico-militari o qualunque altra iniziativa meritevole connessa agli scopi statutari.

8. La presenza di Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.

9. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

11. Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio d’Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

12. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione sia stata deliberata.

 

6. Organi della Associazione

     1. Sono organi dell’Associazione:

 l’Assemblea dei Soci

 il Consiglio Direttivo

 il Presidente e il Vice Presidente

 il Segretario tesoriere

 

7. Il Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto dal numero di membri determinato dall’Assemblea dei Soci in numero non superiore a quello dei Soci Fondatori, che salvo revoca o recesso, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.
  1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, e comunque fino alla sostituzione, e possono essere riconfermati; i Soci fondatori sono membri del Consiglio Direttivo, salvo revoca o recesso, a tempo indeterminato.

3. La riunione è convocata dal Presidente, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti, per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell’ora. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata entro il giorno precedente. La riunione è validamente costituita anche senza convocazione quando sia comunque presente la totalità dei membri del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della maggioranza dei suoi  componenti, a maggioranza assoluta dei presenti, ove nel presente statuto non siano previste maggioranze più ampie. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

7. Gli Membri del Consiglio Direttivo che non partecipano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla carica.

8. Entro tre mesi dalla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci provvede alla nomina dei Consiglieri di Amministrazione.

9. Per la sostituzione degli Membri del Consiglio Direttivo, in caso di revoca, dimissioni, permanente impedimento o decesso, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2386 cod.civ.

 

8. Competenze del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per il conseguimento degli scopi statutari.
  1. Spetta al Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione:

 nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario tesoriere;

 approvare i Regolamenti ritenuti opportuni per il perseguimento degli scopi statutari;

 predisporre il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuali;

 deliberare l'ammissione e l’esclusione dei soci ordinari e benemeriti;

 deliberare l'accettazione di contributi, elargizioni e lasciti;

 deliberare l'acquisto di beni mobili e immobili, l’assunzione di obbligazioni, le operazioni ipotecarie, le cancellazioni, le rinunce, le surroghe o le postergazioni di ipoteche;

 deliberare la costituzione di commissioni nel proprio ambito per particolari problematiche;

 deliberare il più conveniente impiego del patrimonio;

 stabilire gli importi per l'ammissione e l’iscrizione annuale dei soci, secondo i criteri definiti mediante Regolamento;

 predisporre il libro dei sostenitori e mantenerlo aggiornato;

 provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale direttivo, tecnico e amministrativo, determinandone il trattamento giuridico ed economico;

 deliberare sui poteri e compiti che ritiene di conferire al Presidente, in aggiunta a quelli previsti statutariamente;

 delegare ai componenti del Consiglio Direttivo la particolare cura di specifiche materie;

 conferire, se del caso, per singoli atti o per categorie di atti, nei modi di legge, la rappresentanza legale della Associazione ai singoli membri del Consiglio Direttivo, determinandone i rispettivi poteri, nonché negli stessi casi, ad estranei;

 deliberare le modifiche dello statuto;

 deliberare sulle altre materie espressamente attribuite al Consiglio Direttivo dal presente statuto nonché su ogni altra occorrente per la gestione e l'amministrazione della Associazione;

 delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

 

 

 

9. Il Presidente e il Vice Presidente

  1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina fra i suoi componenti di un Presidente e di un Vice Presidente, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.
  1. Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al consiglio stesso. Può nominare procuratori nei limiti dei suoi poteri determinandone le attribuzione e riferendone al Consiglio Direttivo.
  2. Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell’Associazione nonché l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
  1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
  2. Il Presidente esercita gli altri poteri attribuiti dal presente statuto.
  1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

 

10. l'Assemblea dei soci

  1. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
  1. L’Assemblea:

 nomina i membri del Consiglio Direttivo;

 approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

 determina eventuali compensi per i componenti del Consiglio Direttivo e delle altre commissioni eventualmente nominate dagli organi sociali;

 approva i regolamenti che disciplinano l’attività dell’Associazione;

 definisce gli indirizzi generali dell’attività.

  1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oltre che nei casi previsti dal presente statuto, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno il 20% dei soci.
  1. La convocazione dell'assemblea è comunicata ai soci almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione, a mezzo lettera, via fax o per via telematica
  2. Essa delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; la delibera è assunta a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, delibera qualunque sia il numero dei soci presenti, a maggioranza degli stessi. Per le modifiche statutarie, per l’approvazione dei Regolamenti, per l’eventuale distribuzione di avanzi di gestione, riserve o fondi, delibera sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

 

11. Il Segretario tesoriere

  1. Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario tesoriere tra i suoi componenti  o terzi, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
  1. Il Segretario tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l'amministrazione della Associazione.
  2. Il Segretario tesoriere cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro soci dell’Associazione.
  3. Il Segretario tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

 

12. Libri dell'Associazione

  1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e il libro dei soci.

 

13. Esercizio finanziario

  1. Gli esercizi finanziari della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

 

14. Bilancio preventivo e consuntivo

  1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo entro novembre con la relativa relazione, evidenziando la situazione finanziaria ed economica dell’Associazione, nonché il bilancio consuntivo entro aprile, previo esatto inventario da compilarsi con criteri di oculata previdenza e con la maggiore chiarezza possibile per facilitarne la lettura da parte dei terzi.

15. Avanzi di gestione

  1. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell’art. 10 del D.Lgs. n.460/97.
  1. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

16. Scioglimento

  1. La Associazione si scioglie per volontà unanime dei soci.
  1. In caso di suo scioglimento, il patrimonio dell’Associazione viene devoluto ai soci.
  2. In caso di scioglimento della Associazione, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

 

17. Legge applicabile

  1. Per quanto non espressamente disposto nel presente statuto, si rinvia alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

 

 

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE