SIGGMI

STATUTO

Art. 1 – Denominazione e sede

1.1   È costituita l’Associazione denominata “SOCIETÀ ITALIANA DI GEOGRAFIA E GEOLOGIA MILITARE”.

1.2   Tale Associazione acquisirà l’acronimo di APS successivamente e per effetto dell’iscrizione dell’ente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3   L’Associazione ha sede legale presso via Xola, 41 B 30020 Torre di Mosto (Venezia).

1.4   Essa potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero, con deliberazione del Consiglio Direttivo.


Art. 2 – Statuto

2.1  L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo n.117 del 03/07/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

2.2  L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.


Art. 3 – Oggetto e scopo

3.1  L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’Associazione persegue le proprie finalità di solidarietà sociale nel campo della tutela, promozione e valorizzazione dei luoghi e delle testimonianze connessi alla storia civile e militare, anche in rapporto con la loro collocazione geografica; l’Associazione promuove in particolare progetti educativi, culturali, di salvaguardia, di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, di protezione del paesaggio, di divulgazione, di conservazione della memoria come strumento di educazione alla Pace, alla solidarietà e al rispetto e come tramite per la valorizzazione dei valori fondanti della Costituzione; l’Associazione inoltre promuove e collabora a progetti di ricerca storica e scientifica, con approcci interdisciplinari volti a generare un impatto positivo nelle comunità locali interessate da eventi bellici del passato; le iniziative di promozione e diffusione della cultura, anche attraverso specifiche iniziative editoriali, promuovono e incoraggiano la più larga partecipazione dei soci in attività di volontariato mirate al perseguimento degli scopi sociali.

3.2  Per il raggiungimento delle predette finalità, esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale in base al Codice del Terzo settore (d. lgs. N.117 del 03/07/2017):

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività’ culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, art. 5, comma 1);
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f, art. 5, comma 1);
  • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h, art. 5, comma 1);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, art. 5, comma 1);

3.3  Per la realizzazione del proprio obiettivo l’Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’ambito delle attività di interesse generale, svolgere le seguenti attività:

  • Attività di schedatura informatica del patrimonio oggetto di documentazione;
  • attività di promozione culturale attraverso l’organizzazione di convegni e seminari di studio, manifestazioni, pubblicazioni, ecc.;
  • creazione e gestione di un centro di documentazione scientifica (bibliografica, fotografica, cartografica) di riferimento per tutti gli interessati;
  • pubblicazione di studi sul territorio, raccolta di cartografie tematiche, di manuali applicati alla ricerca scientifica, di atti di convegni, ecc.;
  • predisposizione e diffusione di materiali multimediali, audiovisivi ecc.;
  • attività di divulgazione e di didattica, indirizzata a utenti di diversi livelli, dagli alunni delle scuole agli studenti universitari, ai giovani laureati, fino a studiosi italiani e stranieri;
  • attivazione e gestione di didattica ad alto livello di specializzazione;
  • attività di valorizzazione turistica, attraverso la creazione e la gestione di percorsi storico-naturalistici, di parchi tematici, di allestimenti museali, di esposizioni permanenti e temporanee ecc.;
  • attività di consulenza in materia di Geografia e Geologia militare per Enti pubblici e privati;
  • attività di collaborazione con gli enti di ricerca e con la comunità scientifica nazionale e internazionale, con altre associazioni, con istituzioni civili e militari e con organizzazioni di qualunque natura attraverso protocolli d’intesa, coordinamento e partecipazione a gruppi di lavoro, scambi di studio con ricercatori nazionali e stranieri ecc.

3.4   L’associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, quali ad esempio telerilevamento e trattamento di immagini, prospezioni geofisiche, indagini geografico-fisiche, geologiche e geotematiche in Italia e all’estero, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

3.5   L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

3.6   L’Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.7   Ai volontari possono essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

3.8    I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.


Art. 4 – Patrimonio ed entrate

4.1    L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4.2    L’Associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.3    Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da apporti e conferimenti in denaro, ivi comprese le quote associative, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo, da beni mobili o immobili provenienti, a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi o entrate comunque pervenuti da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, nonché d ogni altro incremento derivante dall’attività economica, finanziaria e patrimoniale svolta direttamente o indirettamente dall’Associazione, in quanto espressamente destinati a incrementare il patrimonio.

4.4   Tale patrimonio è inizialmente costituito dai versamenti dei fondatori in misura pari complessivamente a 300 euro.

4.5   L’Associazione può acquistare beni, accettare donazioni, eredità, legati e contribuzioni di qualsiasi tipo.

4.6   L’Associazione trae i mezzi per il conseguimento dei suoi scopi, in particolare per la gestione e l’amministrazione:

  • dai contributi e finanziamenti di enti pubblici e privati;
  • ­da convenzioni, contratti, affidamenti d’incarico, protocolli d’intesa con enti pubblici e privati;
  • da elargizioni, donazioni, lasciti testamentari destinati all’attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati ad incrementare il patrimonio;
  • da contributi versati periodicamente ovvero liberamente dai componenti dell’Assemblea dell’Associazione;
  • dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
  • dai redditi derivanti dal suo Patrimonio.

4.7   I versamenti a qualsiasi titolo effettuati devono intendersi a fondo perduto e non sono pertanto ripetibili né rivalutabili in nessun caso.

4.8    L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di esborsi o di finanziamenti, oltre la quota associativa per l’ammissione e l’iscrizione annuale.

4.9   Il versamento della quota di adesione non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.


Art. 5 – Esercizio sociale e bilancio

5.1    Il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio annuale che avrà competenza per anno solare, con decorrenza dal 1 gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

5.2    Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

5.3    L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

5.4    Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 31 maggio per la definitiva approvazione.

Art. 6 – Associati

6.1    Sono associati coloro che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.

6.2    La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.3    Sono aderenti dell’Associazione:

  • i Soci Fondatori;
  • i Soci Ordinari;
  • i Soci Benemeriti;
  • i Soci Onorari.

6.4    Sono Soci Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’originario fondo di dotazione dell’Associazione.

6.5    Sono Soci Ordinari coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza.

6.6    Sono Soci Benemeriti coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio d’Amministrazione.

6.7    Sono Soci Onorari le persone fisiche che a giudizio del Consiglio Direttivo abbiamo svolto attività di particolare rilevanza a favore dell’associazione o a favore di studi storici o geologico-militari o qualunque altra iniziativa meritevole connessa agli scopi statutari.

6.8   La presenza di Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione. Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.


Art. 7 – Modalità di associazione

7.1   I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

7.2   Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari).

7.3   In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.

7.4   Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio d’Amministrazione riceve la notifica della volontà di recesso.

7.5   L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.


Art. 8 – Diritti e doveri degli Associati

8.1   Ogni associato purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.

8.2   Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta anche tramite la casella di posta elettronica al Consiglio Direttivo. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede  legale dell’associazione.

8.3   La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.


Art. 9 – Organi della Associazione

9.1   Sono organi dell’Associazione:

  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente e il Vicepresidente;
  • il Segretario tesoriere;
  • l’Assemblea dei Soci.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati.

10.2 Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell’atto costitutivo e, successivamente, dall’Assemblea degli Associati.

10.3 Il Consiglio Direttivo è composto dal numero di membri determinato dall’Assemblea dei Soci, in numero non inferiore a 5.

10.4 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni, e comunque fino alla sostituzione, e possono essere riconfermati.


Art. 11 – Funzionamento del Consiglio Direttivo

11.1 La riunione è convocata dal Presidente, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti, per iscritto, anche per via telematica, almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata entro il giorno precedente. La riunione è validamente costituita anche senza convocazione quando sia comunque presente la totalità dei membri del Consiglio Direttivo.

11.2 L’adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

11.3 In apertura di ogni riunione viene nominato tra i presenti un Segretario, il quale redige il verbale.

11.4 Il Presidente e il Segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere presenti alla riunione.

11.5 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

11.6 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

11.7 Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

11.8 In caso di revoca, dimissioni, permanente impedimento o decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo si procederà con il subentro di coloro che sono risultati tra i “non eletti” durante le procedure di nomina dell’organo, seguendo l’ordine di preferenza. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo verrà convocata l’assemblea con la massima urgenza per procedere con nuove elezioni.

11.9 In caso di cessazione del Presidente potrà subentrare alla carica il vice-presidente o procedere a una elezione indiretta di un nuovo presidente da parte dell’organo di amministrazione elettivo, scelto tra i componenti di nomina assembleare.


Art. 12 – Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

12.2  La rappresentanza dell’associazione spetta al Presidente.

12.3  In particolare, è compito del Consiglio Direttivo a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione:

  • deliberare circa l’ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
  • predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all’articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario tesoriere;
  • approvare i Regolamenti ritenuti opportuni per il perseguimento degli scopi statutari;
  • deliberare l’accettazione di contributi, elargizioni e lasciti;
  • deliberare l’acquisto di beni mobili e immobili, l’assunzione di obbligazioni, le operazioni ipotecarie, le cancellazioni, le rinunce, le surroghe o le postergazioni di ipoteche;
  • deliberare la costituzione di commissioni nel proprio ambito per particolari problematiche;
  • deliberare il più conveniente impiego del patrimonio;
  • stabilire gli importi per l’ammissione e l’iscrizione annuale dei soci, secondo i criteri definiti mediante Regolamento;
  • predisporre il libro dei sostenitori e mantenerlo aggiornato;
  • provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale direttivo, tecnico e amministrativo, determinandone il trattamento giuridico ed economico;
  • deliberare sui poteri e compiti che ritiene di conferire al Presidente, in aggiunta a quelli previsti statutariamente;
  • delegare ai componenti del Consiglio Direttivo la particolare cura di specifiche materie;
  • conferire, se del caso, per singoli atti o per categorie di atti, nei modi di legge, la rappresentanza legale della Associazione ai singoli membri del Consiglio Direttivo, determinandone i rispettivi poteri, nonché negli stessi casi, ad estranei;
  • deliberare le modifiche dello statuto;
  • individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  • stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
  • deliberare sulle altre materie espressamente attribuite al Consiglio Direttivo dal presente statuto nonché su ogni altra occorrente per la gestione e l’amministrazione della Associazione;
  • deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

Art. 13 – Il Presidente e il Vicepresidente

13.1  Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina fra i suoi componenti di un Presidente e di un Vicepresidente, che durano in carica quanto il Consiglio Direttivo.

13.2  Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

13.3 Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione nonché l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

13.4 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

13.5 Il Presidente esercita gli altri poteri attribuiti dal presente statuto.

13.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.


Art. 14 – Il Segretario tesoriere

14.1 Il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un Segretario tesoriere tra i suoi componenti o terzi, che dura in carica quanto il Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

14.2 Il Segretario tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente, il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per l’amministrazione della Associazione.

14.3 Il Segretario tesoriere cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché il libro soci dell’Associazione.

14.4 Il Segretario tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e il conto consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.


Art. 15 – L’Assemblea dei soci

15.1 Possono partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa.

15.2  L’Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

15.3  L’Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
  • determina eventuali compensi per i componenti del Consiglio Direttivo e delle altre commissioni eventualmente nominate dagli organi sociali;
  • definisce gli indirizzi generali dell’attività.

15.4  L’assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 16 – Funzionamento dell’Assemblea degli Associati

16.1 L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione dei bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa. La convocazione dell’assemblea è comunicata ai soci almeno 10 giorni prima della data di prima convocazione, a mezzo lettera o per via telematica.

16.2 Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

16.3 Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 5 deleghe.

16.4 Salvo ove diversamente previsto, l’Assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.

16.5 Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (art.21 del codice Civile).

16.6 Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ degli associati aventi diritto (art.21 del codice Civile).

16.7 L’assemblea e può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

  • sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  • sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.

Art. 17 – Organo di Controllo

17.1   Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.

17.2  L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

17.3 Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

17.4 Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.


Art. 18 – Libri dell’Associazione

18.1 l’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

  • il libro degli associati o aderenti;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo (qualora nominato);
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
  • registro dei volontari non occasionali, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.

18.2 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste all’art.8 punto 2 del presente Statuto.


Art. 19 – Scioglimento dell’Associazione

19.1  L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

19.2  In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del d.Lgs 117/201758, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

19.3  L’Associazione si scioglie per volontà unanime dei soci.


Art. 20 – Norme di rinvio

20.1  Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.